In questi mesi, in cui si è cercato di comprendere come adeguarsi agli innumerevoli cambiamenti imposti dalla
situazione sanitaria mondiale, il Governo ha deciso di regalarci qualcosa su cui riflettere. Noi, raccogliendo la sfida, ci siamo “riseduti” a quei banchi di scuola che oggi sono oggetto di tante discussioni. Perché, ricordiamocelo, non si deve mai smettere di studiare. L’interesse, la passione, la meraviglia nei confronti di ciò con cui si ha a che fare, in ambito non solo lavorativo, ci permette di non stancarci mai e di rinnovarci sempre, riscoprendoci durante il percorso.
Ecco che il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n.77 e il cui iter burocratico è stato notevolmente lungo: Decreto Attuativo 05 agosto 2020, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale solo il 05 ottobre 2020) ha scatenato la discussione.
Come tutte le buone intenzioni purtroppo deve scontrarsi con la realtà, con la vita di tutti i giorni, con la burocrazia e con la legge.
I meccanismi della macchina statale non possono che complicare quello che come principio sarebbe un ottimo investimento sul nostro patrimonio edilizio. Patrimonio che i nostri antenati hanno costruito, noi ora modifichiamo e che qualcuno dopo di noi si troverà come lascito.
È importante riflettere su questo aspetto che spesso si tralascia. Gli edifici hanno una vita lunga che non condiziona solo i pochi anni dopo la loro costruzione ma che inciderà in maniera più o meno significativa sull’urbanistica della città che li ospita per intere generazioni.
Il patrimonio edilizio italiano ad oggi è stato per il 50% realizzato negli anni 50-80 del ‘900, ne risultano edifici di scarso pregio energetico e sismico.
Questo rende evidente come l’intervento sia non solo auspicabile ma a volte addirittura necessario per migliorare il tenore di vita e la sicurezza di chi vi abita.
In realtà da anni l’Italia ha strumenti che consentono di usufruire di incentivi per la riqualificazione e ristrutturazione degli immobili, quali ad esempio l’Ecobonus, il Sismabonus, il Bonus Facciate, il Bonus Casa. Le novità di questo nuovo decreto allora quali sono?
Il Decreto Rilancio ha introdotto:
– Tramite l’art. 119 il cosiddetto Superbonus. Tale articolo, che non è altro che una trasformazione dell’Art. 14
(Ecobonus) e dell’art. 16 (Bonus casa) del DL 63 del 4 giugno 2013, ha portato la detrazione al 110% per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali (si spera in una proroga);
– Tramite l’art. 121 le modalità di cessione del credito e dello sconto in fattura.
Gli aspetti tecnici sono innumerevoli:
– Interventi trainanti (occorre realizzarne almeno 1):
· isolamento termico (art. 119 comma 1 lettera a);
· sostituzione degli impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulla parte comune degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente (art. 119 comma 1, lettera b);
· sostituzione degli impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente (art. 119 comma 1, lettera c);
· sismabonus che risulta come trainante solo per fotovoltaico, accumulo o ricarica (art. 119 comma 4).
– Interventi trainati:
· riqualificazione energetica dell’edificio;
· coibentazione di pareti, tetti, solai e copertura;
· sostituzione di finestre;
· istallazione di schermature solari e chiusure oscuranti;
· istallazione di collettori solari;
· sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione;
· sostituzione di generatore di calore con generatore di calore a pompa di calore;
· installazione di generatore di calore a biomassa in edifici esistenti;
· sostituzione di generatore di calore con impianti dotati di apparecchi ibridi;
· acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti;
· installazione di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti;
· impianti fotovoltaici e di accumulo;
· infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici.
– Per ogni intervento trainante o trainato è individuato un massimale lordo di spesa cumulabile con gli altri che cambia a seconda della natura dell’immobile oggetto di intervento (unifamiliare, da 2 a 8 unità, oltre le 8 unità) e a seconda del tipo di proprietario (i proprietari a partita iva possono detrarre solo le spese comuni e quindi quelle trainanti e non quelle trainate, che potrebbero invece essere detrarre dall’affittuario di tali immobili qualora persona fisica).
– Per ogni intervento occorre rispettare i requisiti minimi richiesti, come ad esempio l’isolamento deve essere realizzato su una superfice maggiore del 25% della superficie disperdente dell’edificio, devono essere rispettati i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), i valori di trasmittanza, il salto di almeno due classi energetiche…
– Occorre realizzare un adeguato studio preliminare: una volta individuato l’immobile bisogna capirne il tipo di proprietà, recuperare i documenti di progetto necessari e accedere agli atti per verificare la congruità di quanto depositato al Catasto con l’attuale configurazione dell’immobile. A questo punto sarà possibile capire se l’immobile risulta idoneo (eventualmente tramite sanatoria non detraibile) o meno alla realizzazione degli interventi. Qualora non risultasse idoneo le spese sostenute fino qui non sarebbero detraibili.
– Qualora risultasse idoneo, occorrerebbe effettuare un rilievo dell’immobile per la verifica energetica e la redazione della APE (Attestato di Prestazione Energetica) ante.
– E poi partirebbe il progetto. Quel progetto di cui non si ha la certezza che a fine a lavori, una volta presentata la pratica, l’ENEA riconosca la detrazione fiscale. Per tanto in fase di progettazione architettonica preliminare occorrerà realizzare una stima massima dei costi e una stima delle detrazioni massime (perché aimeh non tutto è detraibile) e in fase esecutiva occorrerà un costante monitoraggio e aggiornamento del computo metrico, delle APE, dei SAL e delle asseverazione tecniche.
Risulta evidente come il processo sia complesso e articolato ed occorra quindi farsi affiancare in tutta la fase da un tecnico e da un commercialista, al fine di studiare a priori l’intervento, di monitorarlo durante la sua esecuzione e di asseverarlo in fase conclusiva, al fine di non incorrere in sanzioni e/o revoca della detrazione.
Potrebbe addirittura risultare convenitene non usufruire del superbonus ma degli altri singoli incentivi, oppure realizzare come intervento trainante la sostituzione degli impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria e intervenire sul cappotto dell’edificio come intervento trainato. Tutto questo però lo si può capire analizzando l’immobile, studiandone la morfologia, comprendendone la tecnologia costruttiva.
Ecco che rivolgersi a un tecnico del settore, in grado di aiutarvi a capire quali interventi convenga compiere e sotto quali detrazioni, in questo caso risulta essenziale.